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Dettagli procedura
PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA PER IL LAVORO A CUI AFFIDARE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E/O INDETERMINATO PRESSO MINERVA SCARL
Ente: | Confservizi Lazio |
Oggetto: | PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN’AGENZIA PER IL LAVORO A CUI AFFIDARE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E/O INDETERMINATO PRESSO MINERVA SCARL |
Tipo di fornitura: |
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Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 2.000.000,00 € |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 1.800.000,00 € |
Oneri: | 200.000,00 € |
CIG: | B6000A5B89 |
Stato: | In svolgimento |
Centro di costo: | Resp.Procedimento SUA |
Data pubblicazione : | 14 marzo 2025 10:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 24 marzo 2025 12:00:00 |
Data scadenza: | 31 marzo 2025 10:00:00 |
Documentazione gara: | |
Documentazione amministrativa richiesta: |
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Documentazione Offerta Tecnica: |
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Documentazione Offerta Economica: |
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Per richiedere informazioni: | Esclusivamente attraverso il portale telematico |
Comunicazioni e/o quesiti esclusivamente attraverso il portale telematico entro e non oltre il 24/03/2025 ore 12:00
Pubblicazioni
Elenco chiarimenti
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Chiarimento n. 1
Domanda:ERRATA CORRIGE ART. 25 DISCIPLINARE DI GARA: METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL`OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 30)
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Risposta:
Si prega di prendere visione del file raggiungibile al link sottostante:
https://confservizilazio.acquistitelematici.it/media/files/Gara%20Minerva/Errata%20corrige%20disciplinare%20attribuzione%20coefficiente%20calcolo%20del%20punteggio%20offerta%20economica.pdf?_t=1742306114
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Chiarimento n. 2
Domanda:Spett.le Ente, Si chiede di rivedere formula attribuzione punteggi eco pag. 40 del disciplinare, non trattandosi di % di ribasso ma moltiplicatori che ricaricano i costi. La formula dovrebbe risultare: ( moltiplicatore minore/moltiplicatore offerto dal singolo operatore x 30) . Si chiede inoltre conferma che i costi orari di pag 35 del disciplinare sono calcolati su tabelle aggiornate a luglio 2024 (come indicato nel disciplinare stesso pag 8) , e che saranno successivamente recepiti gli aumenti dei minimi tabellari CCNL Utilitalia di Marzo 2025. Cordiali saluti
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Risposta:
1) Si conferma che la prescrizione relativa al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell`offerta economica, portata dall`art. 25 del Disciplinare di Gara, è stata oggetto di errata corrige, come da comunicazioe pubblicata sulla piattaforma, cui si rinvia
2) Riguardo ai costi orari, si conferma quanto richiesto
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Chiarimento n. 3
Domanda:Spett.le S.A. , siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti: 1) Si chiede se le risorse dovranno prestare servizio su 5 oppure su 6 giorni settimanali; 2) Si chiede di confermare che il moltiplicatore offerto, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all`art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l`utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori 3) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo; 4) Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato. 5) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all`art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l`utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia; 6) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza. 7) considerato che sono a carico dell`aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.; 8) In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro ai seguenti chiarimenti: a) se vi è un’interlinea da rispettare nella redazione dell’elaborato b) se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato 9) Si chiede conferma che il rapporto contrattuale legato ad una assunzione in staff leasing o assunzione in somministrazione a tempo indeterminato non abbia una durata inferiore a 12 mesi. In caso di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato richiesta dalla Stazione appaltante, salvo che essa non derivi dalla volontà di assunzione diretta da parte del Cliente, nel rispetto dei termini di comunicazione riferiti alla rescissione del rapporto che saranno riportati nel contratto, rimangono a carico della stazione appaltante i costi relativi alla chiusura del rapporto di lavoro riferiti a: ticket NASPI e fee di uscita per accesso all’art. 32 del ccnl delle Agenzie per il Lavoro (messa in disponibilità) . Inoltre, in caso di assunzioni a tempo indeterminato, ove intercorrano durante il rapporto di lavoro, periodi in cui il lavoratore somministrato non dovesse prestare attività lavorativa, ma dovvesse rimanere in disponibilità alla stazione appaltante, dovendo comunque percepire l’indennità di disponibilità, così come previsto dall’art. 32 del CCNL Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 07 aprile 2014 e s.m.i., sarà riconosciuta all’operatore economica l’indennità oraria prevista. 10) In ordine allo schema di contratto e con precipuo riferimento all’art.27 in relazione alla risoluzione del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale dell’Accordo Quadro si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell’AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente 11) In ultimo stante l`indiscussa facoltà di recesso spettante all`Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15) 12) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell`ambito dell`organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l`AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell`art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell`eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull`Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all`impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito 13) Si chiede conferma se per la mancata fornitura di profili professionali richiesti per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata del loro reperimento sul mercato, non vengano applicate le penali 14) Si chiede di confermare che trattasi di refuso quanto indicato a pag. 9 art. 7 del capitolato in cui viene indicato che nessun corrispettivo è dovuto all’agenzia fornitrice per assenze non giustificate del lavoratore per malattie, infortunio, ferie ecc , poiché a pag. 12 art. 15 del capitolato indicate che le assenze per malattia e infortunio potranno essere fatturate dall’agenzia al costo effettivamente sostenuto dalla stessa 15) Si chiede di poter ricevere l’esploso del costo del lavoro, con indicazione di tutte le voci retributive e contributive con i relativi importi orari, che concorrono alla determinazione del costo del lavoro riportato. 16) Si chiede di poter conoscere le voci tariffa di riferimento per le mansioni richieste Restando in attesa di un vostro riscontro porgiamo distinti saluti.
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Risposta:
1. Si precisa che le risorse dovranno prestare servizio 6 giorni settimanali, ad eccezione della figura dell’Addetto Ufficio che dovrà prestare servizio 5 giorni settimanali.
2. Si conferma quanto richiesto (cfr. art. 21 del Disciplinare di gara e art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto).
3. Si conferma quanto richiesto (cfr. art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto).
4. Si fornisce prospetto relativo all’assenteismo del personale somministrato visionabile al link:
https://confservizilazio.acquistitelematici.it/media/files/Gara%20Minerva/Minerva%20Scarl%202024%20dati%20.pdf?_t=1742374224
5. Si conferma quanto richiesto (cfr. art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto).
6. Si conferma quanto richiesto (cfr. art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto).
7. Le spese contrattuali e l’imposta di bollo conseguente alla stipula del contratto sono stimabili in euro 250,00, secondo le modalità indicate dall’Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall’art. 18, c. 10, del D.Lgs. n. 36/2023.
8. Si conferma, in merito alla Relazione tecnica-descrittiva, che (a) non vi è un’interlinea da rispettare nella redazione dell’elaborato, purché siano rispettati i limiti dimensionali previsti dall’art. 20, lett. a), del Disciplinare di gara e che (b) è consentita l’allegazione di eventuali allegati, i quali - a norma della medesima previsione - non rientrano nel computo delle facciate stabilito.
9. Si conferma quanto richiesto.
10. In disparte l’errato riferimento allo schema di contratto (inesistente), si conferma quanto richiesto.
11. Si conferma quanto richiesto.
12. Si conferma quanto richiesto.
13. Si conferma quanto richiesto (cfr. art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto).
14. Si conferma quanto richiesto.
15. Si rinvia alla tabella dei costi orari delle figure professionali richieste di cui all’art. 21 del Disciplinare di gara, comprensivi di tredicesima e quattordicesima mensilità, contribuzione INPS, INAIL e ASPI, Fondo Formazione, Ente Bilaterale, rateo ferie ed ex festività e rateo TFR.
16. Si rinvia alla tabella dei costi orari delle figure professionali richieste di cui all’art. 21 del Disciplinare di gara, comprensivi di tredicesima e quattordicesima mensilità, contribuzione INPS, INAIL e ASPI, Fondo Formazione, Ente Bilaterale, rateo ferie ed ex festività e rateo TFR.
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Chiarimento n. 4
Domanda:Spett.le Ente, Con riferimento all’art. 25 del disciplinare di gara e nello specifico alla formula di attribuzione del punteggio economico, evidenziamo che questa attribuisce erroneamente il punteggio maggiore (30 punti) al concorrente che offre il moltiplicatore più alto in gara. Chiediamo quindi conferma che trattasi di refuso e che la formula di attribuzione del punteggio sia quella inversamente proporzionale (in linea con il maggiore orientamento) che attribuisce 30 punti all’offerta più competitiva (moltiplicatore più basso) e, alle altre offerte, un punteggio economico inversamente proporzionale secondo la seguente formula: moltiplicatore minimo diviso moltiplicatore dell’offerta in esame per 30. Più nello specifico: Punteggio offerta iesima = Vi* 30 Dove Vi= (Omin/Oi) E Omin= moltiplicatore più basso fra quelli offerti Oi= moltiplicatore offerto dal concorrente i- imo Cordiali Saluti.
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Risposta:
Si conferma che la prescrizione relativa al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica, portata dall’art. 25 del Disciplinare di gara, è stata oggetto di errata corrige, come da comunicazione pubblicata sulla piattaforma, cui si rinvia.
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Chiarimento n. 5
Domanda:Spettabile Ente, sugli allegati alla Relazione Tecnica siamo a richiedere conferma circa la possibilità di accludere alla predetta relazione tecnica eventuale allegato, riportante il catalogo dei corsi di formazione relativi alla proposta formativa. In attesa di cortese riscontro, porgiamo i migliori saluti
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Risposta:
Si conferma quanto richiesto
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Chiarimento n. 6
Domanda:1) Con riferimento alla previsione di cui all’art. 35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE del disciplinare di gara ove prevista la costituzione del collegio consultivo tecnico, si segnala che il D.Lgs. n. 31 dicembre 2024, n. 209 recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici - c.d. Correttivo del codice appalti, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 ha modificato l`art. 215 del codice eliminando l’obbligo di costituire il Collegio Consultivo Tecnico nei contratti di servizi e forniture con importo pari o superiore a 1 milione di euro. Nello specifico la nuova formulazione del suddetto articolo prevede: ``Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell`esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria Si chiede quindi di rettificare gli atti di gara, in ossequio alla previsione normativa. 2) Con riferimento alla previsione di cui all’art. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITà DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA del capitolato di gara ove previsto l’onere di consegnare copia del contratto di lavoro, delle buste paga, del libro matricola e del modello DM10, si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. 3) Con riferimento alla previsione di cui all’art. 7 - MODALITà DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO del capitolato di gara, si chiede di rettificare, qualora riferita ai lavoratori somministrati inviati in missione, la previsione secondo la quale “Tale personale è alle esclusive dipendenze dell’impresa appaltatrice e le relative prestazioni sono compiute sotto la responsabilità e a totale rischio della stessa. I lavoratori non instaurano in alcun modo rapporti lavorativi con la Stazione Appaltante”. Si precisa infatti che ai sensi dell’art. 30 d. lgs. 81/15, i lavoratori somministrati, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell`interesse e sotto la direzione e il controllo dell`utilizzatore. 4) Con riferimento alle previsioni di cui agli artt. ART. 7 - MODALITà DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ART. 11 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO e ART. 21 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI del capitolato di gara, si segnala che la sostituzione del lavoratore somministrato, sarà possibile solo nei casi di mancato superamento del periodo di prova e/o giusta causa di recesso (ipotesi di licenziamento disciplinare) e che in caso di richiesta di sostituzione (ad eccezione delle ipotesi sopra richiamate) , non trattandosi di un appalto di servizi ma bensì, di un servizio di somministrazione lavoro, non sussisterà l`automatica risoluzione del contratto di lavoro e, di conseguenza, l’amministrazione utilizzatrice, non sarà sollevata dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). 5) Con riferimento alla previsione di cui all’art. 10 - RESPONSABILITà E COPERTURA ASSICURATIVA del capitolato di gara, si chiede di confermare che ci si riferisca esclusivamente agli eventuali danni diretti cagionati dai dipendenti diretti dell’aggiudicatario, in quanto ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. lgs. 81/15, l`utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, così come indicato anche all’ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA del medesimo capitolato di gara (L’assicurazione richiesta si riferisce alla responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento che possa verificarsi durante lo svolgimento del servizio da parte dell’impresa aggiudicataria; per quanto riguarda i danni arrecati a terzi dal lavoratore, si fa riferimento all’art. 26 del D.lgs. 276/03) 6) Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 18 – PENALITà lettere a) e b) si precisa che le stesse sono inconferenti con il servizio richiesto (somministrazione di lavoro) e che si riferiscono a comportamenti dei somministrati inviati in missione e non dal servizio reso dall’agenzia aggiudicataria. In ottica collaborativa, si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) – che le penali applicabili nell’ambito dei contratti pubblici sono esclusivamente quelle legate al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall`art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici. Si chiede altresì di confermare che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.
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Risposta:
1. Si conferma integralmente la prescrizione portata dall’art. 35 del Disciplinare di gara, con la precisazione che nel caso di specie la costituzione del collegio consultivo tecnico è facoltativa e rimessa alla volontà delle parti.
2. Si conferma quanto richiesto.
3. Si conferma che la prescrizione relativa alle modalità di espletamento del servizio, portata dall’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, è rettificata con eliminazione della seguente locuzione: «e le relative prestazioni sono compiute sotto la responsabilità e a totale rischio della stessa».
4. Si conferma quanto prescritto dalla legge di gara.
5. Si conferma quanto richiesto.
6. Si conferma integralmente la prescrizione portata dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, la quale precisa tra l’altro che le penali sub lettere a) e b) dovranno essere applicate dall’Agenzia al lavoratore, previa segnalazione della contestazione contenente l’addebito da parte di Minerva Scarl. Si conferma inoltre che in caso di applicazione della penale sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.