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Chiarimento

  • Spett.le SA, il presente chiarimento è riferito ad entrambi i lotti: In merito a quanto previsto nelle disposizioni finali del disciplinare di gara "Sono a carico degli aggiudicatari, in misura percentuale al valore del lotto, tutte le spese di procedura nella misura quantificabile del 1,4% dell’importo a base di gara oltre oneri di legge, da liquidare alla Stazione Unica Appaltante contestualmente alla proposta di aggiudicazione e le spese contrattuali e le spese di bollo per il capitolato, da allegare al contratto, non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 e di competenza del Committente, da liquidare contestualmente alla proposta di aggiudicazione e le spese di registrazione eventuali.". Si chiede se è corretta l’interpretazione secondo la quale il capoverso sopra citato è da considerarsi un refuso, in quanto a carico dell’aggiudicatario del Lotto n. 1 risulta un costo di euro 252.000,00 e per quello aggiudicatario del Lotto n. 2 un costo di euro 168.000,00; ci permettiamo di segnalare che le spese di procedura dell'1,4%, dovrebbero rimane in capo all’Amministrazione e non a carico dell’Aggiudicatario. A conferma di quanto sopra riportato chiediamo di prendere visione della delibera n° 83 del 22.01.2020 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che vieta espressamente e senza alcun dubbio tale richiesta in quanto illegittima. L'ANAC espone in maniera esauriente le motivazioni di tale illegittimità facendo riferimento anche a delibere e pareri espressi precedentemente. Rimaniamo in attesa di vostro urgente riscontro al fine di permettere all’Operatore Economico interessato, di valutare con congruo anticipo tutti i costi da sostenere per la partecipazione alle Vs Spett.le procedura. Nel ringraziare anticipatamente dell'attenzione, si rimane in attesa di sollecito riscontro. Cordiali saluti

    Domanda del: 23/03/2022 aggiornata il 23/03/2022
  • a)Non vi è lesione della concorrenza : essendo la clausola generalizzata e rivolta a tutti gli operatori partecipanti; b) non ricorre la violazione dell’art.41 bis Dlgs.50/2016 in quanto non si tratta di spese di “ gestione delle piattaforma” ; c) è , in ogni caso, una percentuale particolarmente bassa rispetto al valore a base di gara, peraltro, non configurandosi alcun pregiudizio e/o lesione come, invece, sembrerebbe prospettarsi.

    S.A. Confservizi Lazio

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