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Chiarimento

  • Spett.le SA, i presenti chiarimenti sono validi per entrambi i lotti: 1) Si segnala che nella Piattaforma allo Step la tua domanda di partecipazione riferita sia al Lotto n.1 che al Lotto n.2 , sezione documenti amministrativi, è presente come documento obbligatorio da presentare:" l'allegato 5 Impegno di Spesa", si chiede cortesemente, anche in riferimento al chiarimento inviato il 07/03 scorso, l'indicazione di quale documento debba essere caricato in sostituzione dell'allegato 5. 2) Con la presente si porta all'attenzione della SA il decreto sostegni Ter art.29 che prevede l'inserimento obbligatorio nei contratti pubblici della clausola di revisione prezzi; alla luce di quanto esposto si chiede se la SA possa considerare l'inserimento della clausola sopra citata parte integrante delle prescrizioni previste nei documenti di gara della presente procedura . 3) Alla luce della procedura espletata nel 2019 il cui contratto è attualmente in vigore con la Spett.le Multiservizi dei Castelli di Marino SpA fino al 2023, e per il quale era previsto sia il quinto d'obbligo sia la proroga tecnica si chiede da quando decorrerà la presente gara. In particolare si evidenzia che in base al valore stimato dell'appalto indicato nella gara del 2019, come in tutte le procedure di gara, l'operatore economico ha sostenuto dei costi ed ha effettuato l'offerta economica. Una modifica della durata cambierebbe l'equilibrio economico del contratto in modo non previsto nel contratto iniziale. Inoltre, sulla base di quanto indicato all'art. 30 del D lgs 50/2016 (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) tra i principi ispiratori nell'affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni vi sono l'economicità, l'efficacia, la correttezza nonchè i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. In caso di durata inferiore dell'appalto, con conseguente riduzione del valore stimato dello stesso, verrebbero meno alcuni dei principi ispiratori e fondamentali tutelati dal codice degli appalti. 4) in riferimento all'art. 4 "presentazione dell'offerta" del CSA e con riferimento all'art. 8 del file denominato Bozza di Contratto, in particolare al seguente capoverso: " In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica del prezzo di listino e lo sconto applicato (salvo OTC, SOP e gli altri prodotti per i quali sarà specificato solo il prezzo di cessione), nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per tipologia merceologica, conformemente alla Tabella 1" ; Si consideri che non è possibile mediante la fatturazione elettronica riportare un riepilogo di tutta la fattura in quanto il tracciato immodificabile è stato stabilito dalla Pubblica Amministrazione, non è un’attività che dipendente dal singolo Operatore Economico, si chiede se tali prescrizioni possono considerarsi assolte, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione; L’OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alla vs spettabile Azienda con file excel da inviare per posta elettronica ; 5) in riferimento all'art. 8 del file denominato Bozza di Contratto, in particolare al seguente capoverso: " Le fatture di ciascun mese, articolate per farmacia, dovranno essere riepilogate in un documento che dovrà pervenire alla società entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento; in difetto il termine di pagamento sarà differito per il periodo di ritardo rispetto alla scadenza suindicata, senza alcun onere per la società." ; Si consideri che non è possibile mediante la fatturazione elettronica riportare un riepilogo di tutta la fattura in quanto il tracciato immodificabile è stato stabilito dalla Pubblica Amministrazione, non è un’attività che dipendente dal singolo Operatore Economico, si chiede se tali prescrizioni possono considerarsi assolte, trasmettendo la documentazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione; L’OE potrà altresì fornire ulteriori informazioni necessarie alla vs spettabile Azienda tramite posta elettronica in formato .pdf; 6) in riferimento all'art. 8 del file denominato Bozza di Contratto, in particolare al seguente capoverso: " La documentazione contabile dovrà essere fornita anche a livello informatico se richiesto dalla società."; si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale per documentazione contabile si intenda l'estratto conto contabile; 7) in riferimento alla seguente prescrizione: " Le consegne dei prodotti si intendono effettuate soltanto dopo la sottoscrizione della necessaria documentazione da parte dei Direttori delle farmacie o di un suo incaricato." Domanda : L’operatore economico sta perseguendo una politica di maggiore “sostenibilità” del ciclo logistico cercando di attenuare il più possibile l’impatto ambientale. Questo si esplica anche nella dematerializzazione del DDT che non viene più consegnato in formato cartaceo ma è disponibile in formato elettronico. Si richiede, pertanto, se il Documento di Trasporto deve essere obbligatoriamente consegnato in modalità cartacea; 8) in rif. Disciplinare di gara pag. 12- Parte I Capo4 -e precisamente al seguente capoverso "Nell’Offerta economica, il concorrente dovrà, tra l’altro, manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara"; Si chiede cortesemente se è corretta l'interpretazione secondo la quale l'OE debba manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per 180(centoottanta) giorni; Se tale interpretazione non fosse corretta si chiede gentilmente indicazione del periodo di validità che l'OE deve manifestare; 9) In merito alla previsione del Disciplinare di gara capo 2 in cui si richiede che il concorrente alleghi il CSA sottoscritto in ogni pagina e firmato digitalmente. Si chiede se ai fini della partecipazione sia sufficiente la firma digitale e sia da considerare un refuso la richiesta della sottoscrizione autografa in ogni pagina. A tal fine si consideri che Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale. 10)In merito alla richiesta negli atti di gara di presentare la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica sottoscritte per esteso e firmate digitalmente Si chiede se ai fini della partecipazione sia sufficiente la firma digitale e sia da considerare un refuso la richiesta della sottoscrizione autografa. A tal fine si consideri che Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale. 11) si chiede se l'operatore economico debba presentare un'offerta tecnica ed un'offerta economica per ciascun lotto a cui intende partecipare oppure una sola offerta tecnica ed una sola offerta economica per entrambi i lotti 12) Si chiede se nell'offerta Tecnica possano essere inserite indicazioni riguardo al prezzo offerto sui singoli servizi come a titolo esemplificativo il costo offerto dall'operatore economico del servizio di inventario delle farmacie 13) con riferimento al Disciplinare di gara ultimo capoverso della pagina 10 si chiede l'indicazione di quale sia esattamente la percentuale minima prevista al punto 4 con riferimento ai prodotti resi; 14) Si chiede la pubblicazione del modello di offerta allegato 4; 15) Si chiede se l'indicazione a pagina 13 e 14 del Disciplinare di gara dello sconto minimo su OTC e SOP del 36,50% per il LOTTO 1 e 36% per il LOTTO 2 sia un refuso in quanto tali prodotti non sono previsti nello schema di offerta. Inoltre nel disciplinare si prevede che I fornitori aggiudicatari si obbligano a fornire alle farmacie gestite dall’azienda i prodotti appartenenti alle categorie merceologiche degli OTC, dei SOP alle migliori condizioni economiche di acquisto praticate ai propri clienti. 16)Con riguardo all'allegato 3 si chiede se la parola "cantiere" sia un refuso considerando che si tratta di appalto di forniture senza posa in opera; 17) Con riferimento a quanto riportato a pagina 4 del CSA: "La Farmacie sopra indicate, gestite dall’azienda, s’impegnano comunque ad acquistare almeno nella misura pari all’80% dell’importo presunto di fornitura per ciascun lotto, riservandosi la facoltà di acquistare oltre il dato presunto indicato, senza alcun limite;" si chiede di specificare cosa si intenda "senza alcun limite". 18)In merito alla richiesta del CSA art 3 ultimo capoverso: " Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione." si precisa che è possibile effettuare le consegne dei prodotti in base alle disponibilità presenti in azienda al momento del ricevimento dell’ordine. 19) In merito alla richiesta di uno sconto minimo pari al 33,5% sul parafarmaco si chiede se si intenda la categoria 5) della Tabella 1 del CSA; 20) si chiede se gli sconti indicati a pagina 8 del CSA per il lotto 1 e 2 siano da intendersi come sconti minimi di partecipazione; 21) Si chiede se le medesime referenze bancarie presentate dell'operatore economico per il primo lotto possano essere presentate dallo stesso anche per il secondo lotto; 22) Si chiede se la busta amministrativa possa essere solo una e, quindi, possa essere presentata un'unica busta amministrativa valida per i 2 lotti di gara. Nel ringraziare anticipatamente dell'attenzione, si rimane in attesa di riscontro. Cordiali saluti

    Domanda del: 23/03/2022 aggiornata il 25/03/2022
  • 1) Per "allegato 5-Impegno di spesa" si intende il file denominato "Impegno di Spesa" che si trova nella sezione "Busta Amministrativa". Tale documento va scaricato, firmato digitalmente e presentato con gli altri documenti rischiesti;

    2) si ritiene dover precisare che il Legislatore, a differenza dei lavori, nulla prevede sulle concrete modalità di redazione della presente clausola, né su quali standard di variazione economica la stessa debba essere collegata. Pertanto la clausola non puo’ considerarsi inserita, salvo il potere dell’o.e. di proporre, compre previsto dalla norma, all’istanza di revisione prezzi;

    3) vedi FAQ pubblicate

    4) in caso di impossibilità di produrre il riepilogo richiesto, l’O.E. potrà all’interno della fattura elettronica inviare una distinta allegata con le informazioni richieste

    5) L’interpretazione risulta essere errata, poiché l’art.8 richiede che  “ Le fatture di ciascun mese, articolate per farmacia, dovranno essere riepilogate in un documento” non si richiede un riepilogo attraverso la fatturazione elettronica della P.A., ma un documento ulteriore di sintesi di delle fatture emesse di ciascun mese, articolate per farmacia;

    6) si conferma l'interpretazione;

    7) vedi FAQ pubblicate

    8) L'interpretazione si intende corretta;

    9) Come indicato sul Disciplinare è preferibile la sottoscrizione autografa su ogni pagina, oltre che la firma digitale sul documento;

    10) E' preferibile la sottoscrizione autografa oltre che la firma digitale, per cui la richiesta  non è da considerarsi un refuso;

    11) L'operatore economico DEVE presentare un'offerta economica ed un'offerta tecnica per ciascun lotto a cui intenda partecipare;

    12) Mediante il divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed elementi dell’offerta economica si vuol evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche – da svolgersi in seduta segreta e prima dell’esame dell’offerta economica – la commissione giudicatrice possa essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell’offerta e dica preferibile l’offerta di un operatore anche se, per ragioni tecniche, meriterebbe di essere postergata ad altra.
    In questa ottica il divieto è attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa previsti dall’art. 97 Cost. e dei principi di libera concorrenza e non discriminazione tra i concorrenti di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2012, n. 5928).  Con sintesi efficace si è dunque spiegato che nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2016, n. 703), purchè siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica o ancora consistano nell’assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell’offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3609; V, 13 giugno 2016, n. 2530; III, 20 gennaio 2016, n. 193);

    13) LOTTO 1 di uno sconto sui parafarmaci inferiore minimo al 33,50% al netto dell’IVA; di uno sconto sull’etico inferiore minimo al 32,50% al netto dell’IVA; di uno sconto sul generico inferiore minimo al 38,35% al netto dell’IVA; di uno sconto sugli OTC e SOP inferiore minimo al 36,50 al netto dell’IVA; LOTTO 2 di uno sconto sui parafarmaci inferiore minimo al 33,50% al netto dell’IVA ; di uno sconto sull’etico inferiore minimo al 32,25% al netto dell’IVA; di uno sconto sul generico inferiore minimo al 38,35% al netto 9 dell’IVA; di uno sconto sugli OTC e SOP inferiore minimo al 36,00 al netto dell’IVA; ;

    14)  L'allegato 4 si trova nella sezione "Busta economica" con la dicitura "Offerta Economica";

    15) si rimanda alle FAQ pubblicate;

    16) "leggasi come sede/unità";

    17)  si intende che oltre 80% le farmacie sono libere di acquistare prodotti, senza vincolo alcuno;

    18) non risulta formulato un quesito ma comunicata un'affermazione dell'O.E.;

    19) si rimanda alle FAQ pubblicate;

    20)  riportiamo il testo del CSA " Non si procederà all'aggiudicazione in presenza: LOTTO 1 di uno sconto sui parafarmaci inferiore minimo al 33,50% al netto dell’IVA; di uno sconto sull’etico inferiore minimo al 32,50% al netto dell’IVA; di uno sconto sul generico inferiore minimo al 38,35% al netto dell’IVA; di uno sconto sugli OTC e SOP inferiore minimo al 36,50 al netto dell’IVA; LOTTO 2 di uno sconto sui parafarmaci inferiore minimo al 33,50% al netto dell’IVA ; di uno sconto sull’etico inferiore minimo al 32,25% al netto dell’IVA; di uno sconto sul generico inferiore minimo al 38,35% al netto 9 dell’IVA; di uno sconto sugli OTC e SOP inferiore minimo al 36,00 al netto dell’IVA; riteniamo sia chiaramente espresso.

    21) Sì, possono essere presentate le medesime referenze bancarie, basta apporre l'indicazione del CIG di ciascun lotto;

    22) DEVE essere presentata una busta amministrativa per ciascun lotto cui si intenda partecipare.

    S.A. Confservizi Lazio

     

     

     

     

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