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Chiarimento

  • QUESITO N. 13: Si chiede se deve intendersi un refuso il format "Disposizioni" nel capoverso in cui si afferma che sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese di procedura nella misura dello 1,4% dell'importo a base di gara oltre oneri di legge, da liquidarsi dall'operatore aggiudicatario nella fase di aggiudicazione provvisoria. Trattandosi di un onere economico non previsto da alcuna disposizione del D.Lgs. n. 50 del 2016 nè da altra disposizione normativa risulta essere in contrasto con il principio di concorrenza, nella misura in cui incide sulla libera elaborazione dell'offerta e introduce un costo incomprimibile. Dall'assenza di una specifica norma, è quindi possibile trarre il divieto di addossare all'aggiudicatario, il costo delle spese di procedura in quanto si tratterebbe di servizi fruiti esclusivamente dalla stazione appaltante e acquisiti a vantaggio della stessa sulla base di una sua specifica scelta.

    Domanda del: 24/03/2022 aggiornata il 24/03/2022
  • Non è da considerarsi un refuso in quanto:

    a)Non vi è lesione della concorrenza : essendo la clausola generalizzata e rivolta a tutti gli operatori partecipanti; b) non ricorre la violazione dell’art.41 bis Dlgs.50/2016 in quanto non si tratta di spese di “ gestione delle piattaforma” ; c) è , in ogni caso, una percentuale particolarmente bassa rispetto al valore a base di gara, peraltro, non configurandosi alcun pregiudizio e/o lesione come, invece, sembrerebbe prospettarsi.

    S.A.Confservizi Lazio

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