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Chiarimento

  • Spett.le Amministrazione, in questa fase l'operatore economico può eseguire il sopralluogo in forma singola, e poi in caso di indizione della gara , parteciparvi eventualmente in RTI?

    Domanda del: 10/05/2022 aggiornata il 10/05/2022
  • Buongiorno, 

    come da punto 3 dell'Avviso:

    "Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
    In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori."

    Confservizi lazio 

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